Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 588

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 90

LOCALITÀ strada Provinciale di Cuorgnè

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 23.02.2005

LB/VARIE05/cuorgnè

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Sezione di Torino, con la quale si chiede di riorganizzare il piano del traffico nel tratto della strada provinciale di Cuorgnè compreso tra il cavalcavia della Tangenziale Nord ed il n.c. 112 della via stessa, al fine di mettere in sicurezza gli accessi al quartiere Falchera;

Visto il parere favorevole della Circoscrizione Amministrativa VI;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) nella rotatoria realizzata in corrispondenza del n.c. 126 di strada provinciale di Cuorgnè

  1. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria nei confronti dei veicoli che vi si immettono;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare antiorario;
  3. l'istituzione del limite massimo di velocità di 40km/h;

B) in strada provinciale di Cuorgnè

  1. l'interruzione del diritto di precedenza, istituito con ordinanza n. 315 del 31/03/66, in corrispondenza della rotatoria di cui al suddetto punto A);
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 40km/h per un tratto di m 150 circa a NORD e m 150 circa a SUD della rotatoria di cui sopra;
  3. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

sulla semicarreggiata EST:

sulla semicarreggiata OVEST:

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

  1. la revoca dell'ordinanza n. 1879 prot. n. 1762 del 12/12/94 che istituiva l'obbligo di proseguire diritto nell'intersezione tra la carreggiata laterale OVEST della strada provinciale, di collegamento con il Quartiere Falchera, e la carreggiata centrale della stessa strada;

C) nella carreggiata situata a SUD della Tangenziale Nord

e ad OVEST della rampa del cavalcavia sorpassante la tangenziale stessa

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 40km/h, a partire da m 50 circa a NORD del n.c. 139 e procedendo verso SUD fino alla rotatoria di cui al suddetto punto A);
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 15 circa ed a m 70 circa a SUD del n.c. 139;
  3. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 125 circa a SUD del n.c. 139;

D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)