Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N.

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n.

LOCALITÀ via Coggiola

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del

GI/VARIE04/coggiola

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Circoscrizione 10 Mirafiori Sud, con la quale viene evidenziato che nel tratto di via Coggiola il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, non contempla tra le eccezioni, i veicoli dei i fornitori delle attività artigianali;

Vista l'ordinanza n. 3882 prot. 629 del 9/10/2003, con la quale veniva istituito in via Coggiola il divieto di transito veicolare per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5 a partire dal n.c. 16 e procedendo vero SUD sino a fine via, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone, i veicoli dei residenti per accedere alle proprietà lastistanti, i veicoli AMIAT e i veicoli muniti di permesso rilasciato dei competenti uffici comunale per giustificati motivi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Coggiola

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5 a partire dal n.c. 16 e procedendo vero SUD sino a fine via, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone, i veicoli dei residenti per accedere alle proprietà lastistanti, i veicoli AMIAT e i veicoli muniti di idonea documentazione rilasciata dei competenti uffici comunali per giustificati motivi e i veicoli dei fornitori delle attività artigianali;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3882 prot. 629 del 9.10.2003, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)