ORDINANZA N. 557

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 79

LOCALITÀ C.so Novara

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 21.02.2005

LB/VARIE05/novara

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 45 del 19/03/79 con la quale è stato istituito il divieto di sosta escluso i giorni festivi con sosta consentita agli autobus in servizio al seguito dei cortei funebri lungo il lato Nord-Est della carreggiata Nord-Est di corso Novara (prospiciente il Cimitero Generale) per un tratto di m 30 dal n.c.133 verso Ovest;

Vista l'ordinanza n. 247 prot. n. 217 del 19/06/81 con la quale, tra l'altro, veniva riservata la sosta ai veicoli al servizio di persone disabili sul lato Est della carreggiata EST di corso Novara, ad EST dell'ingresso del Cimitero Generale;

Vista la richiesta della Direzione Servizi Cimiteriali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Novara

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente nei giorni feriali, con sosta consentita agli autobus in servizio al seguito dei cortei funebri sul lato EST della carreggiata EST del corso (prospiciente il Cimitero Generale), a partire da m 10 circa a NORD del n.c. 133 e procedendo verso NORD per un tratto di m 30.00 circa;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta consentita ai veicoli adibiti ai servizi funebri sul lato EST della carreggiata EST del corso a partire da m 50 circa a SUD del n.c. 137 e procedendo verso SUD per un tratto di m 50 circa;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 45 del 19/03/79, meglio specificata in premessa;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 247 prot. n. 217 del 19/06/81, limitatamente ai posti riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili, in premessa meglio specificati;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)