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ORDINANZA N. 519

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 75

LOCALITÀ via Valperga Caluso

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 18/02/2005

GI/VARIE04/Caluso

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la comunicazione del Ministero delle Politiche Agricoli e Forestali - Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, con la quale viene segnalato il trasferimento degli uffici in altra sede;

Vista l'ordinanza n. 2752 prot. 517 del 18.10.99, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente con la sosta riservata esclusivamente ai veicoli di servizio della Polizia Giudiziaria presso l'Ispettorato Centrale - Repressione Frodi del Ministero per le Politiche Agricole, con esposizione sul lato interno del parabrezza del contrassegno di Stato, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di via Valperga Caluso, a cavallo dei nn.cc. 30 e 30/E per n. 3 posti auto;

Vista l'ordinanza n. 345 prot. 70 del 5.02.2001, con la quale in via Valperga Caluso nell'area individuata dall'ordinanza n. 2752 prot. 517 del 18.10.99, veniva ridotto l'orario di vigenza del divieto di sosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Valperga Caluso

  1. l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "a pettine" sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, ad EST del n.c. 30 per n. 3 posti auto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 300 prot. 56 dell'11.02.99;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2752 prot. 517 del 18.10.99 e l'ordinanza n. 345 prot. 70 del 5.02.2001 meglio specificate in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)