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ORDINANZA N. 515 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 71 |
LOCALITÀ Via PROVANA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 18/02/2005 |
SB/VARIE05/provana |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1859 prot. 324 del 19.6.2000 con la quale, tra l'altro, in via Provana veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ai ciclomotori e ai motocicli a m 5.00 circa a NORD del lato NORD di via Mazzini per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso NORD negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
Considerato che
si intende procedere alla riorganizzazione viabile del tratto riguardante via
Provana;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Provana
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato ovest della via, per un tratto di m 7,50 circa a
partire da m 5 dall'intersezione nord di via Mazzini e procedendo verso nord,
con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai cicli e motocicli per
un tratto di m 5 circa a partire da m 12,50 dall'intersezione nord con via
Mazzini e proseguendo verso nord, con disposizione "a spina";
3)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato est della via, per un tratto di m 30 a partire
dall'intersezione nord con via Mazzini e procedendo verso nord;
4)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato ovest della via, per un tratto di m 15 a partire da m 17,50 dall'intersezione nord con
via Mazzini e proseguendo verso nord, con disposizione "in fila", con le
modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
5)
la
revoca dell'ordinanza n. 1859 prot. n. 324 del 19.6.2000, limitatamente al
punto 1) lettera B) meglio specificato in premessa;
6)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)