ORDINANZA N. 484

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 65

LOCALITA' Via NIZZA

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 16/02/05

SB/VARIE05/nizza

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 808 (753) del 29.9.1988 con la quale, nell'area antistante l'edificio contraddistinto con il n.c. 369, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita negli spazi demarcati su due file parallele: una verso il fabbricato e l'altra verso il prolungamento del f.f., con passaggio centrale di disimpegno e con disposizione "a pettine";

Vista la segnalazione della Circoscrizione IX Nizza Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Nizza

nell'area antistante l'immobile contraddistinto con il n.c. 369

 

1) l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:

a) sul lato est con disposizione "a pettine";

b) sul lato ovest con disposizione "in fila";

2) la posa in opera di n. 12 paletti dissuasori lungo il lato est, ad una distanza di m 2 dal f.f., posti rispettivamente a metà del lato est di ciascun stallo di sosta;

3) la revoca dell'ordinanza n. 808 (753) del 29.9.1988, meglio specificata in premessa;

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)