ORDINANZA N. 478

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 59

LOCALITA' Piazza STATUTO

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 16/02/05

SB/VARIE05/statuto

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3659 prot. n. 632 del 17.11.2000 con la quale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli del Corpo Consolare di Romania muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento sul lato NORD della carreggiata perimetrale NORD, immediatamente ad EST del n.c. 10 per un posto auto, con disposizione "a pettine";

Vista la nota con la quale è stato comunicato che sono venuti meno i presupposti per usufruire del posto auto riservato, di cui alla sopracitata ordinanza n. 3659;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Statuto

  1. la revoca dell'ordinanza n. 3659 prot. n. 632 del 17.11.2000, meglio specificata in premessa;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento nel posto auto di cui al punto 1), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)