ORDINANZA N. 417 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 50 |
LOCALITÀ Via Cavagnolo |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
|
del 09/02/2005 |
LB/VARIE05/cavagnolo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 1999 (meccanografico n. 99 05617/3), dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Programmi di recupero urbano - Approvazione progetti preliminari delle opere di urbanizzazione";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Cavagnolo
B) nell'area situata immediatamente a NORD di via Cavagnolo e compresa tra via Tempia ed il n.c. 35 di via Cavagnolo
C) la revoca dell'ordinanza n. 2414 prot n. 520 del 5.11.98 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, con sosta consentita ai veicoli adibiti al trasporto dei disabili o non vedenti, muniti di apposito simbolo di accessibilità, sul lato nord della carreggiata nord della via, per un tratto di m 12, immediatamente ad est del n.c. 35, con disposizione "in fila";
D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)