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ORDINANZA N. 395

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 44

LOCALITA' Corso VITTORIO EMANUELE II

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 08/02/2005

SB/VARIE05/vitt.em2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 272 prot. n. 25 del 27.1.2005 con la quale è stato istituito il divieto di fermata sul lato sud della carreggiata laterale nord del corso, per un tratto di m 27 circa in direzione est, a partire dall'intersezione con via F.lli Calandra e procedendo verso est;

Considerato che, per mero errore materiale, sulla suddetta ordinanza è stata indicata la direzione est anziché quella ovest;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Vittorio Emanuele II

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato sud della carreggiata laterale nord del corso, per un tratto di m 27 circa in direzione ovest, a partire dall'intersezione con via F.lli Calandra e procedendo verso ovest;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 272 prot. n. 25 del 27.1.2005, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli per intralcio grave alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)