ORDINANZA N. 370

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 34

LOCALITÀ Via Ambrosini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

del 07/02/2005

LB/DISABILI05/ambrosini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 1110 prot. n. 1011 del 20.12.1990 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con sosta consentita allo scuolabus adibito al trasporto di persone motulese sul lato OVEST di via Ambrosini per un tratto di m 10.00 circa a cavallo del cancello contraddistinto con il n.c. 1, sede della scuola elementare "Nino Costa";

Vista la richiesta della Direzione Didattica Statale "Nino Costa";

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in via Ambrosini

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con fermata consentita allo scuolabus adibito al trasporto disabili o non vedenti, sul lato OVEST della via, per un tratto di m 10.00 circa a cavallo del cancello contraddistinto con il n.c. 1, sede della scuola elementare "Nino Costa";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 1110 prot. n. 1011 del 20.12.1990, meglio descritta in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la fermata nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)