Modello di autodichiarazione per interventi urgenti, formato pdf |
Cartografia dei percorsi consentiti in Torino (formato jpg - 244Kb) |
Modello di autodichiarazione per terapie, formato pdf |
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Prot. n. 1454 del 1.02.2005 | Ordinanza n. 315 |
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CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
Settore Ecoprogetti
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.
Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:
Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.
Considerato che la Provincia di Torino con propria deliberazione n. 38-12962 del 22 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad approvare, in relazione alle competenze ad essa assegnate, il Piano stralcio di intervento operativo per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nella zona A.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:
Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 23 aprile 2003 n° 400-94695 con la quale la Provincia di Torino ha recepito gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con la suddetta deliberazione, predisponendo un Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Visto che il Comune di Torino è stato inserito in zona 1 dalla predetta deliberazione insieme con i comuni di Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Frossasco, Grugliasco, Ivrea, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Ozegna, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Venaria, Vinovo, Volpiano.
Viste le modifiche apportate al "Piano d'Azione" dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 1329-267005 del 17 ottobre 2003 relative agli orari del blocco dei veicoli non ecologici usati per il trasporto merci.
Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 711-362541 del 2 dicembre 2004 e n. 845-469399 del 14 dicembre 2004 con le quali si approvavano alcune modifiche e integrazioni al Piano d’Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Viste le decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta il giorno martedì 28/12/2004, presso la sala giunta della Provincia di Torino, con cui si è stabilita la possibilità, per ogni singolo comune, di regolare le limitazioni in relazione alla disponibilità di trasporto pubblico locale o per consentire di raggiungere i luoghi di attestazione del trasporto pubblico.
Viste le decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta del 17 gennaio 2005, con cui si è stabilito di portare a due i giorni di circolazione a targhe alterne e blocco dei veicoli non ecologici in considerazione degli alti livelli di inquinamento rilevati nei primi giorni di gennaio.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per
la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico
e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione
in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così
come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire
gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al
minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
Sul territorio della Città di Torino nei giorni di mercoledì e giovedì nel periodo dal 2 febbraio al 28 aprile 2005 sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare.
1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI.
Dalle ore 8,30 alle ore 18,00 è vietata la circolazione di tutti
i veicoli non ecologici.
Per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative
o per trasporto cose le limitazioni alla circolazione si applicano
con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30
alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00.
Per i veicoli usati per attività commerciale su area pubblica
le limitazioni alla circolazione si applicano con le medesime modalità
ma con orario dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
In tali date ed orari è pertanto vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
2) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TARGHE ALTERNE.
Nelle giornate di
Febbraio | Marzo | Aprile |
Mercoledì 02/02/2005 | Mercoledì 02/03/2005 | Mercoledì 06/04/2005 |
Giovedì 10/02/2005 | Giovedì 10/03/2005 | Giovedì 14/04/2005 |
Mercoledì 16/02/2005 | Mercoledì 16/03/2005 | Mercoledì 20/04/2005 |
Giovedì 24/02/2005 | Giovedì 24/03/2005 | Giovedì 28/04/2005 |
Mercoledì 30/03/2005 |
è vietata la circolazione dinamica dalle ore 8,30 alle ore 18,00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari (circolano pertanto le targhe pari, zero compreso); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00; per i veicoli usati per attività commerciale su area pubblica il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00;
Nelle giornate di
Febbraio | Marzo | Aprile |
Giovedì 03/02/2005 | Giovedì 03/03/2005 | Giovedì 07/04/2005 |
Mercoledì 09/02/2005 | Mercoledì 09/03/2005 | Mercoledì 13/04/2005 |
Giovedì 17/02/2005 | Giovedì 17/03/2005 | Giovedì 21/04/2005 |
Mercoledì 23/02/2005 | Mercoledì 23/03/2005 | Mercoledì 27/04/2005 |
Giovedì 31/03/2005 |
è vietata la circolazione dinamica dalle ore 8,30 alle ore 18,00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è pari (circolano pertanto le targhe dispari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00; per i veicoli usati per attività commerciale su area pubblica il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
3) Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento è
quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:
4) VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli:
5) ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
Veicoli ecologici esentati esclusivamente dal provvedimento di limitazione a targhe alterne:
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere
corrispondenti con la motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento potrà essere sospeso temporaneamente nel
caso che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale
dispersione degli inquinanti.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà
ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza
del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale
come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Torino, 1 febbraio 2005
Il Sindaco
Allegato A
VEICOLI DOTATI DI FILTRO ANTI PARTICOLATO
Sigle di omologazione relative ad alcuni veicoli dotati di Filtro Anti Particolato:
2H9HZA, 2J9HZA, 2K9HZA, 3A9HZC, 3ARHRH, 3ARHSB, 3C9HZC, 3CRHRH, 3CRHSB, 3E9HZC,
3E9HZC/N4, 3ERHRH, 3ERHSB, 3ERHSB/N4, 3H9HZC, 3HRHRH, 3HRHSB, 6D9HZC, 6DRHRE,
6DRHRH, 6E9HZC, 6ERHRE, 6ERHRH, 8B4HXF, 8C4HXF, 8E4HXF, 8F4HXF, 9D4HXB,
9D4HXE, 9D4HXG, 9U4HXE, 9U4HXG, 9UUHZJ, CH9HZC, DC4HXB, DC4HXE, DC4HXG,
DCRHSB, DCRHSE, DE4HSE, DE4HXB, DE4HXG, DERHSB, DERHSE, EA4HWB, EARHME,
EARHTB, EB4HWB, EB4HWB/N5, EB4HWG, EB4HWG/N5, EBRHME, EBRHTB, EBRHTB/N5,
LA9HZC, LARHRH, LC9HZC, LCRHRH, NAN3011, NAN3011EST001, NAN3011EST002, OEVF302EST12B,
OEVF302EST31B, OEVF701EST10, OEVF703, OEVF703B, OEVF703C, OEVF703EST01,
OEVF703EST01B, OEVF703EST01C, OEVF703EST01D, OEVF703EST17, OEVF703EST17B,
OEVF703EST17C, OEVF703EST18, OEVF703EST18B, OEVF703EST18C, OEVF703EST18D,
OEVF703EST23, OEVF703EST23B, OEVF703EST23C, OEVF703EST23D, OEVF703EST24,
OEVF703EST24B, OEVF703EST24C, OEVF703EST24D, OEVF703EST27, OEVF703EST27B,
OEVF703EST27C, OEVF703EST28, OEVF703EST28B, OEVF703EST28C, OEVF703EST33,
OEVF703EST34, OEVF706EST06, OEVF706EST06B, OEVF706EST06C, OEVF706EST07,
OEVF706EST07B, OEVF706EST07C, OEVF706EST08, OEVF706EST08B, OEVF706EST08C,
OEVF706EST08D, OEVF706EST09, OEVF706EST09B, OEVF706EST09C, OEVF706EST09D,
OEVF706EST14, OEVF706EST15, OEVF706EST16, OEVF706EST17, OEVF710EST10, OEVF710EST10B,
OEVF710EST11, OEVF710EST11B, OEVF710EST13, OEVF710EST15, OEVF710EST16, OEVF710EST17,
OEVF710EST20, OEVF710EST21, OEVF711EST09, OEVF711EST10, OEVF711EST13, OEVF711EST14,
OEWAU02EST109BA, OEWAU02EST109BB, OEWAU02EST109BC, OEWAU02EST109BH, OEWAU02EST109BI,
OEWAU02EST109BJ, OEWAU02EST109BK, OEWAU02EST109P, OEWAU02EST109R, OEWAU02EST109U,
OEWAU02EST109V, OEWAU02EST109Z, OEWAU02EST123BD, OEWAU02EST123BE, OEWAU02EST123BJ,
OEWAU02EST123BK, OEWAU02EST123R, OEWAU02EST123T, OEWAU02EST123X, OEWAU02EST123Z,
OEWAU06EST28C-D, OEWAU06EST28H-J, OEWAU06EST28M-N, OEWAU06EST28S-T, OEWBA08EST01G,
OEWBA08EST01H, OEWBA08EST01L, OEWBA08EST01M, OEWBA08EST12C, OEWBA08EST12D,
OEWBA08EST12H, OEWBA08EST12J, OEWBA08EST14C, OEWBA08EST14D, OEWBA08EST14H,
OEWBA08EST14J, OEWBA08EST18C, OEWBA08EST18D, OEWBA08EST18H, OEWBA08EST18J,
OEWBA08EST22, OEWBA08EST24, OEWBA13ESTO4D, OEWBA13ESTO4J, OEWBA14E, OEWBA14G,
OEWDB10EST76, OEWDB10EST76B, OEWDB10EST76C, OEWDB10EST99, OEWDB10EST99B,
OEWDB10EST99C, OEWDB14EST30, OEWDB14EST30B, OEWDB14EST30C, OEWDB14EST45,
OEWDB14EST45B, OEWDB14EST45C, OEWDB14EST46, OEWDB14EST46B, OEWDB14EST46C,
OEWF023EST06, OEWF023EST06B, OEWF023EST09, OEWF023EST09B, OEWF023EST18,
OEWF023EST21, OEWVG01EST14, OEWVG01EST14A, OEWVG01EST14B, OEWVG01EST14C,
OEWVG01EST14D, OEWVG01EST14E, OEWVG01EST14F, OEWVG01EST14G, OEWVG01EST15,
OEWVW03EST92, OEWVW03EST92A, OEWVW03EST92B, OEWVW03EST92C, OEWVW03EST92D,
OEWVW03EST93, OEWVW03EST93A, OEWVW03EST93B, OEWVW03EST93C, OEWVW03EST93D,
OEZFA07EST02, OEZFA07EST02B, OEZFA07EST02C, OEZFA07EST02D, OEZFA07EST02E,
OEZFA07EST02F, OEZFA07EST02G, OEZFA07EST02H, OEZFA07EST02L, OEZFA07EST02M,
OEZFA07EST02N, OEZFA07EST02NH, OEZFA07EST02P, OEZFA07EST06, OEZFA07EST06B,
OEZFA07EST06C, OEZFA07EST06D, OEZFA07EST07, OEZFA07EST07B, OEZFA07EST07C,
OEZFA07EST07D, RC4HXE, RC9HZC, RCRHLH, RCRHRH, RE4HXE, RE9XZC, RERHLH, RERHRH.