ORDINANZA N. 314

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 33

LOCALITÀ ZTL Centrale

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 31/01/2005

AS/varie /modificaztlromana

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 523 del 12/2/2004, con la quale è stata data attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 29/7/2003 (mecc. n. 03 6079/06) e s.m.i. in merito al riordino della disciplina generale della ZTL Centrale e, in particolare, il punto B., di seguito riportato:

  1. nella Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Area Romana"

dalle ore 21.00 alle ore 7.30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi, la circolazione veicolare è vietata, fatta eccezione per i soli autoveicoli muniti di permesso di circolazione o esenti che potranno transitare e sostare, ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi (punto 2 dell'ordinanza n. 1592 del 29.5.2000, modificato con ordinanza n. 1670 del 5.6.2000 e con ordinanza n. 3717 del 25.1.2001);

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 di tutti i giorni, compresi i festivi, la circolazione veicolare è vietata, fatta eccezione per i soli veicoli muniti di permesso di circolazione o esenti (compresi quindi i ciclomotori e i motoveicoli) che potranno transitare e sostare, ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi (punto 2 dell'ordinanza n. 1592 del 29.5.2000, modificato con ordinanza n. 1670 del 5.6.2000 e con ordinanza n. 3717 del 25.1.2001);

dalle ore 21.00 alle ore 10.30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi, possono comunque transitare i ciclomotori e i motoveicoli dei residenti e di coloro che hanno il legittimo uso di autorimesse;

la validità dei permessi di transito/sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione;

per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni dettate per la "ZTL Ordinaria";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25 gennaio 2005 (mecc. n. 05 00465/06), recante l'oggetto: "Orario di vigenza della ZTL Area Romana - nuove disposizioni";

Ritenuta la necessità, per i motivi esposti nella predetta deliberazione, di modificare il dispositivo del punto B. della suddetta ordinanza n. 523 del 12.02.2004, relativo alla "ZTL Romana";

ORDINA

la parziale modifica ed integrazione del punto B. della citata ordinanza n. 523 del 12.02.2004, come segue

  1. il primo capoverso è sostituito dal seguente:
  2. dalle ore 21.00 alle ore 7.30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi, la circolazione veicolare è vietata, fatta eccezione per i soli autoveicoli muniti di permesso di circolazione o esenti, che potranno transitare e sostare, ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi, nonché per i ciclomotori ed i motoveicoli dei residenti e di coloro che hanno il legittimo uso di autorimesse (punto 2 dell'ordinanza n. 1592 del 29.5.2000, modificato con ordinanza n. 1670 del 5.6.2000 e con ordinanza n. 3717 del 25.1.2001);

  3. il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dal seguente:

dalle ore 7,30 alle ore 10,30 dei giorni feriali, tranne il sabato, la circolazione veicolare è vietata, fatta eccezione per gli autoveicoli muniti di permesso di circolazione, che possono transitare e, talvolta, sostare, ove la sosta o la fermata non siano comunque vietate da altri provvedimenti prescrittivi;

Veicoli esenti

possono inoltre transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione, i seguenti veicoli:

  1. veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone;
  2. biciclette e quadricicli a pedalata assistita;
  3. ciclomotori e quadricicli leggeri;
  4. motoveicoli;
  5. autoveicoli per trasporto funebre;
  6. autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante siti in "ZTL Romana";
  7. veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino (scuolabus, trasporti disabili ecc) la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
  8. veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
  9. veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  10. veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  11. veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  12. veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  13. autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
  14. autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella "ZTL Romana";
  15. autovetture del Corpo Diplomatico della Città del Vaticano munite di segni distintivi;
  16. veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
  17. veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente comprovata);

possono inoltre circolare in "ZTL Romana" i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5 t, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001; gli interessati, contestualmente all'istanza all'Amministrazione comunale, comunicano il numero di targa dell'autocarro in caso d'ingresso in ZTL;

Obblighi a carico degli esenti

i titolari (o chi ne ha il legittimo uso) dei suddetti veicoli hanno l'onere di comprovare al GTT Spa l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti avvalendosi, eventualmente, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000;

l'esenzione ha validità dalle ore 0.00 del giorno del "riconoscimento formale" dello status di esente alle ore 24 del giorno di scadenza; l'esenzione ha validità di un anno; il transito di veicoli non esentati sarà comunque sanzionato;

Esenti a posteriori

possono altresì transitare e sostare, in via occasionale, nella "ZTL Romana" i veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori", approvato con determinazione dirigenziale;

Sosta

nella "ZTL Romana", durante l'orario di limitazione della circolazione, la sosta è vietata per i veicoli non autorizzati (privi di permesso di circolazione o non esenti), soggetti alla rimozione coatta ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.

Carico-scarico merci

dalle ore 10.30 alle ore 16.00 è consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose (autocarri, van ed uso promiscuo) il carico-scarico merci in "ZTL Romana", anche avvalendosi degli appositi stalli a ciò riservati;

è vietato pertanto il transito dei veicoli "commerciali" e le operazioni di carico - scarico prima delle 10,30, fatta salva la possibilità per i veicoli autorizzati che potranno effettuare le operazioni predette anche nelle ore di vigenza della "ZTL Romana";

  1. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)