ORDINANZA N. 307 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 32 |
LOCALITA' Via NIZZA |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 31/01/05 |
SB/VARIE05/nizza |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1396 prot. n. 1275 del 29.1.1.1993 con la quale, fra l'altro, nel tratto di via Nizza compreso tra via Varaita e via Tenda era stato istituito il divieto di sosta permanente sul lato ovest della carreggiata laterale est con sosta consentita "a spina di pesce" sulla banchina della carreggiata stessa;
Vista la segnalazione della Circoscrizione IX Nizza Lingotto, nonché dell'Associazione Commercianti;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Nizza
A) sulla banchina rialzata prospiciente i nn.cc. 233 - 235 - 237:
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione a "a pettine";
2) la posa di n. 20 paletti dissuasori di sosta di cui:
con il n.c. 227:
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a pettine";
2) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con andamento da sud verso nord e precisamente dal varco di accesso su via Tenda al varco di uscita su via Varaita;
3) la posa di n. 15 paletti dissuasori di sosta così ripartiti:
n.4 rispettivamente n.2 a est e n. 2 ad ovest dello scivolo di uscita su via Varaita, sull'allineamento perpendicolare al medesimo;
n. 8 sul lato est degli stalli di sosta, e precisamente a metà della linea di demarcazione di ciascun stallo;
n. 3 sul lato sud della banchina e precisamente n.2 ad ovest dello scivolo di accesso presente su via Tenda, sull'allineamento perpendicolare ad esso, n.1 ad est del medesimo;
C) la revoca dell'ordinanza n. 1396 prot. n. 1275 del 29.11.1993, citata in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa della segnaletica stradale e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |