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ORDINANZA N. 288 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
nro
progr. 205T |
LOCALITÀ:
centro abitato |
data
27/01/05 |
CIRCOSCRIZIONE
N. tutte |
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DC/Ordinanze
Quadro/quadropiattaforme2005 |
Oggetto:
occupazione suolo pubblico per stazionamento di piattaforme aeree e di
trabattelli per lavori urgenti di piccola manutenzione
IL DIRIGENTE
Visti gli
artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Stabilito che
la categoria delle imprese che operano con piattaforme aree hanno evidenziato
la necessità di richiedere ed ottenere in tempi brevi l'autorizzazione
all'occupazione del suolo pubblico, dovendo posizionare le piattaforme stesse
in prossimità del luogo in cui devono essere eseguiti lavori edili di breve
durata;
Considerato
che lo stazionamento dei trabattelli utilizzati per effettuare lavori urgenti
di piccola manutenzione, ivi compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi,
può essere equiparato allo stazionamento dei veicoli che operano con
piattaforme aeree;
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale del 10 aprile 2001, mecc. n. 2001 03130/13,
relativa alla procedura abbreviata per lo stazionamento dei veicoli che operano
con piattaforma aerea;
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2001, mecc. n. 2001
10990/49, relativa alla procedura semplificata per lo stazionamento dei
trabattelli, ivi compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi;
Visto l'art.
14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P.;
Considerata
l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di piccola
manutenzione edile e di altri interventi manutentivi di modo che gli stessi non
arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare
la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio
specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31 dicembre
2005
·
su
tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo
stazionamento dei veicoli utilizzati per effettuare i lavori di piccola
manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, compresi gli autoveicoli
di supporto agli stessi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire la
regolare circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione rilasciata
ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei veicoli, dalle
ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo di giorni 6 (sei), per effettuare le
operazioni di pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima, con la
rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta;
con la precisazione che
l'attuazione dei provvedimenti dovrà essere effettuata osservando le seguenti
modalità:
§
l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
§
l'area
occupata dovrà essere materialmente delimitata come prescritto dalle norme vigenti
e dovrà essere lasciata tassativamente una fascia di almeno m 3,50 per il
traffico veicolare, per le carreggiate a senso unico di circolazione, e m 6,00
per le carreggiate a doppio senso di circolazione; tale occupazione inoltre non
dovrà arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
§
l'area
occupata non potrà superare una superficie di mq 40;
§
il
presente provvedimento non è valido:
a)
nelle
vie e piazze centrali: via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazza
Carlo Alberto, piazza Carlo Felice, piazza Carignano, via Lagrange, via Carlo
Alberto, via Accademia Albertina, via Rossini, via Accademia delle Scienze, via
P. Micca, via Arsenale, via XX Settembre, via San Tommaso, tratto: via S.
Teresa - via P. Micca, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Cernaia,
tratto: corso Palestro - piazza XVIII Dicembre, via Garibaldi, via Po e corso
Inghilterra;
b)
nelle
aree riservate ai taxi;
c)
nelle
corsie riservate ai veicoli GTT;
d)
quando
è prevista l'emanazione di apposita ordinanza per occupazioni notevoli e per
divieto di circolazione veicolare;
·
la
pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino
della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e
spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)