ORDINANZA N. 141

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 12

LOCALITÀ piazza San Giovanni

data 14/01/05

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

FB45/B/circolazione/ztl 7

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc. 9405715/06), con la quale la Civica Amministrazione ha approvato, fra l'altro, l'attuale perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) con vigore dalle ore 7,30 alle ore 10.30 dei giorni feriali escluso il sabato;

Vista l'ordinanza n. 431 del 23.3.1995, e successiva ordinanza n. 1396 del 18.8.1996, con la quale è stata attuata la deliberazione di cui sopra;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) e s.m.i con la quale è stato approvato il riordino della disciplina generale della ZTL Centrale, rinviando a successiva ordinanza dirigenziale :

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 523 del 12 febbraio 2004 con la quale è stata data attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) e s.m.i.che ha approvato il riordino della disciplina generale della ZTL Centrale;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 11 gennaio 2005 (mecc. 05 00068/006) con la quale è stato approvato l'area pedonale nel settore Ovest di piazza S. Giovanni e nuove disposizioni in materia di corsie riservate in ZTL;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

E' istituita all'interno della Zona a Traffico Limitato "ZTL Centrale" la "ZTL Pedonale" piazza San Giovanni, settore Ovest.

La circolazione veicolare è vietata (h .00 - h 24), tutti i giorni, festivi inclusi, fatta eccezione per gli autoveicoli muniti di permesso di circolazione, che possono transitare ed, eventualmente, sostare, ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi.

La validità dei permessi di transito e sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione.

Veicoli esenti

Possono inoltre transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione, esclusivamente i seguenti veicoli:

  1. biciclette e quadricicli a pedalata assistita;
  2. motocarrozzette ad uso dei disabili;
  3. veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;

Possono inoltre circolare nelle aree pedonali i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5 t, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001; gli interessati, contestualmente all'istanza all'Amministrazione comunale, comunicano il numero di targa dell'autocarro in caso d'ingresso nelle aree pedonali.

Per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

 

La pubblicità delle suddette disposizioni dovrà avvenire mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)