ORDINANZA N. 5262 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 679 |
LOCALITÀ corso Unità d'Italia |
CIRCOSCRIZIONE N. 09 |
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Del 24.12.2004 |
GI/VARIE04/unità d'Italia |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la messa in sicurezza degli accessi al Bureau International du Travail in corso Unità d'Italia;Vista l'ordinanza n. 1915 prot. 1796 del 19.12.94, con la quale veniva istituito in corso Unità d'Italia, nel tratto: corso Maroncelli - piazza Polonia esclusi, il limite massimo di velocità di 70 km/h;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Unità d'Italia
1) la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata EST, nei tratti sottoelencati;
a) a partire da m 34.00 circa e a m 52.00 circa a SUD del f.m. SUD di viale Maestri del Lavoro;
sulla carreggiata OVEST, nel tratto compreso tra piazza Polonia e la rotonda Maroncelli, escluse;
sulla carreggiata EST, a partire dalla rotonda Maroncelli, esclusa, fino a m 135.00 circa a SUD del f.m. SUD di viale Maestri del Lavoro e da m 82.00 circa a NORD del protendimento ideale del f.f. NORD del Palamillefonti fino a piazza Polonia esclusa;
3) revoca dell'ordinanza n. 1915 prot. 1796 del 19.12.94, meglio specificata in premessa;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)