ORDINANZA N. |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. |
LOCALITA' Via VENTIMIGLIA |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
|
del |
SB/VARIE04/ventimiglia |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n 2908 prot. n. 611 del 24.8.2001 con la quale è stata disposta la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la segnalazione trasmessa dalla Circoscrizione 9 Lingotto;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Ventimiglia
mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
a) sulla semicarreggiata est rispettivamente
- a m 20 circa e a m 35 circa a partire dal f.m. sud di via Garzigliana in direzione sud;
- immediatamente a sud e a m 15 circa a partire dal f.f. sud di via Vinovo in direzione sud;
b) sulla semicarreggiata ovest rispettivamente
- a m 35 circa e a m 50 circa a partire dal f.m. nord di via Garzigliana in direzione nord;
- a m 19 circa e a m 34 circa a partire dal f.f. nord di via Vinovo in direzione nord;
2) la revoca dell'ordinanza n. 2908 prot. n. 611 del 24.8.2001, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
|
(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |