ZTL ambientale ORDINANZA N. 5197

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3697T

LOCALITÀ ZTL Ambientale

data 17/12/04

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. III 2.7

FB45/B/circolazione/ztlambientale

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Vista il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.

Inoltre sulla base di tale valutazione con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico nella città di Torino, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto a periodo analoghi e che il valore limite di 50 mcg/mc (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato più di 120 volte nel corso del corrente anno;

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 400-94695 del 23 aprile 2003 e n. 1329-267005 del 17 ottobre 2003 con le quali la Provincia di Torino ha recepito gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale, predisponendo un Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera, fatto proprio dal Comune di Torino con le deliberazioni mecc. n. 2003-07401/021 del 23 settembre 2003 e mecc. n. 2003-08417/021 del 17 ottobre 2003.

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale del 21 settembre 2004 (mecc. 04 07536/06), del 9 novembre 2004 (mecc. 04 08734/110) e del 7 dicembre 2004 (mecc. 04 11479/110) che dettano disposizioni in materia di limitazione della circolazione dei veicoli non ecologici nella ZTL ambientale;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvediemnti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nella ZTL Ambientale
dal 10 gennaio 2005 nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali

nella zona compresa tra le seguenti strade: piazza Emanuele Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della Repubblica; via Egidi lato OVEST; via Basilica lato NORD; via Conte Verde lato OVEST; largo IV Marzo lato SUD e lato SUD/EST; via IV Marzo lato SUD; piazza San Giovanni lato SUD, prolungamento di via XX Settembre lato EST sulla piazza San Giovanni; via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G.Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso Cairoli lato OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD, via San Francesco da Paola lato EST; via Andrea Doria lato SUD, via Accademia Albertina lato EST; via Cavour lato NORD; via Pomba lato OVEST; via Andrea Doria lato NORD, via Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD; via Rattazzi lato OVEST; via Guarini lato NORD; via Lagrange lato EST; piazza Lagrange lato NORD; piazza Carlo Felice lato NORD; piazza Paleocapa lato NORD, lato EST e SUD; piazza Carlo Felice lato OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD; corso Re Umberto lato EST; corso Matteotti lato NORD; corso Vinzaglio lato EST; via Cernaia lato SUD; corso Palestro lato EST; corso Valdocco lato EST; via Giulio lato SUD; (come previsto dalla deliberazione n. 2004 07536/006 del 21 settembre 2004) è istituito il divieto di circolazione, definita da Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il movimento, la fermata e la sosta con le seguenti modalità:

  1. dalle ore 12 alle ore 18,30: divieto di circolazione per i veicoli non ecologici utilizzati da imprese per attività lavorative e per il trasporto cose. Il carico e scarico sono vietati dalle ore 7,30 alle ore 10,30;
  2. Dalle 7.30 alle 18.30: divieto di circolazione per tutti i veicoli non ecologici non compresi nel punto a).

Per veicoli non ecologici (trasporto persone, merci e uso promiscuo) s'intendono quelli che non rientrano nelle sottoindicate categorie:

  1. veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
  2. veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
  3. veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
  4. veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
  5. veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;
  6. motocicli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;

Sono da considerare veicoli autorizzati ad entrare nella ZTL Ambientale anche i veicoli alimentati a metano o gpl o elettrici anche se immatricolati anteriormente al 1/1/1993.

Sono esentati, in deroga alle precedenti disposizioni, i veicoli di seguito elencati:

  1. veicoli autorizzati a circolare in ZTL Centrale in forza di permessi di circolazione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in oggetto ed in corso di validità; tali soggetti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni dal 1 agosto 2006 e pertanto, in caso di rinnovo dopo tale data, il contrassegno dovrà essere collegato ad un veicolo ecologico. Il rilascio di nuovi permessi è vincolato all'abbinamento ad un veicolo ecologico fino dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
  2. veicoli intestati a residenti e dimoranti titolari di permesso "ZTL Centrale", veicoli intestati ai residenti non titolari di permesso "ZTL ambientale", veicoli intestati ai titolari di permesso ARANCIONE, veicoli intestati ai titolari (proprietà, uso, usufrutto, comodato) di posti auto in "ZTL ambientale", veicoli intestati ai titolari di permesso di sosta in Area Centrale, ma al di fuori della "ZTL ambientale". I veicoli appartenenti alle categorie di cui alla presente lettera, non saranno tenuti ad adeguarsi per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
  3. veicoli che espongono i contrassegni per persone disabili;
  4. veicoli di servizio delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dei medici in visita domiciliare o in servizio di emergenza (purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei Medici), di pronto intervento di aziende pubbliche o imprese private per acqua, luce, gas, telefono ed impianti di regolazione del traffico; i veicoli di imprese private dovranno esibire certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dell'impresa. Inoltre l'intervento dovrà essere documentato con certificazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi destinazione, percorso, orario.
  5. taxi, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
  6. Trasporto di partecipanti a cortei funebri;
  7. Auto storiche iscritte ai registri specifici;
  8. veicoli di proprietà dei titolari di attività commerciale su area pubblica che devono accedere al mercato rionale di piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) per il percorso più breve, adeguatamente documentati.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esenzione; quest'ultima va comprovata mediante i contrassegni d'istituto riportati sulla fiancata dei veicoli interessati o mediante esibizione di adeguata documentazione agli organi preposti al controllo.

La pubblicità delle suddette disposizioni dovrà avvenire mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)