ORDINANZA N. 5087

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3635 T

LOCALITÀ strada Bramafame

data 9.12.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. III 2.7

FB45/B/circolazione/bramafame

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2004 mecc. n. 2004 4529/033, avente per oggetto: "Realizzazione pista by-pass lungo strada Bramafame", con la quale è stata approvata la realizzazione di una strada di collegamento tra la strada Bramafame (tratto attualmente privato, ma aperto al transito) e la via Fermi, direzione via Reiss Romoli;

Rilevato che la predetta deliberazione rimanda alle competenze dei Settori Comunali l'assunzione di opportuni provvedimenti viabili "atti a limitare il transito dei mezzi pesanti nel tratto già comunalizzato";

Vista inoltre la segnalazione della Circoscrizione Amministrativa 5 - ufficio urbanistica, con la quale si evidenzia la necessità di attuare, in via sperimentale, al fine di verificarne la funzionalità, i provvedimenti di limitazione del traffico pesante in strada Bramafame, da str. Lanzo al sottopasso di str. dell'Aeroporto, e, di conseguenza, in strada Lanzo dove sono stati evidenziati maggiormente i disagi della cittadinanza locale a causa della circolazione difficoltosa, della diffusione delle polveri, dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni, derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti;

Visti gli assensi delle proprietà: Società Acque Potabili, Società Edilstura, Società Bechis, relativamente alla costruzione della strada di collegamento tra strada Bramafame e via Fermi, consentendone quindi il passaggio del traffico pesante;

Vista l'ordinanza n. 2697 del 10.06.2004, con la quale è stato istituito, per un periodo sperimentale di sei mesi, il divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate nel tratto di strada Bramafame compreso tra strada Lanzo ed il sottopasso di strada dell'Aeroporto (tratto comunalizzato);

Tenuto conto che detto provvedimento è stato notificato alle ditte che hanno sede nel tratto privato di strada Bramafame con lettera di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la quale si è stabilito il termine di 15 giorni, ormai decorsi, per la presentazione di eventuali osservazioni;

Considerato che tale limitazione di transito, come è noto, si era resa necessaria, in via sperimentale, per il grave disagio arrecato dal passaggio frequente di mezzi pesanti diretti, in prevalenza, alle sedi delle ditte ubicate lungo il tratto privato di strada Bramafame, ora percorribile da via Fermi, a causa della diffusione delle polveri, dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni; si ritiene opportuno prorogare sino al 30 marzo 2005 l'ordinanza n. 2697 del 10.06.04 sopraccitata, in attesa che si definiscano i rapporti, già avviati, con i proprietari del tratto di strada privato per la realizzazione dei lavori di manutenzione relativi alla strada stessa;

Tenuto conto che con nota prot. 40818 del 27.11.04 è stato notificato la proroga, alle ditte che hanno sede nel tratto privato di strada Bramafame, l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la quale si è stabilito il termine di 8 giorni, ormai decorsi, per la presentazione di eventuali osservazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare, per un ulteriore periodo sperimentale, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

sino al 30 marzo 2005 a far tempo dalla data del presente provvedimento

in strada Bramafame, tratto: Strada Lanzo - sottopasso di str. dell'Aeroporto

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)