ORDINANZA N. 4954

Divisione Commercio
Settore Attività Economiche e di Servizio

IL DIRIGENTE

DISPONE

di fissare i periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2005 nell'arco di tempo

03 GENNAIO 2005 - 27 FEBBRAIO 2005

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve essere
preceduta da comunicazione al Comune contenente:
1) L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2) La data di inizio e quella di cessazione della vendita;
3) Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
4)1 testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".
Per quanto riguarda le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore, la cui fissazione la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni (v. art. 15 L.R. 12 novembre 1999, n. 28), si ritiene opportuno fare riferimento alle indicazioni contenute negli artt. da 9 a 12 dell'abrogata L.19 marzo 1980, n. 80, purché non incompatibili con disposizioni di Legge successive ed attualmente vigenti.

E COMUNICA:

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3098,74.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

IL DIRIGENTE

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.


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