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ORDINANZA N. 4951

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 648

LOCALITÀ via Lanzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 29/11/04

LB/VARIE04/lanzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4354 prot. n. 873 del 21.12.2001 con la quale: al punto 1) veniva istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, in strada Lanzo, sulla carreggiata Ovest a partire dal n.c. 157 fino all'interno 147 e sulla carreggiata Est a partire dal n.c. 120 fino al n.c. 130; ed inoltre veniva disposta, rispettivamente ai punti 2) e 3), la posa in opera di quattro dossi artificiali e di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, sempre nel suddetto tratto di strada Lanzo;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi al progetto "Sicurezza Scuole";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Lanzo

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra il n.c. 120 e la via Destefanis, esclusa;
  2. la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

  1. della lunghezza di m 30.00 circa, con relative rampette di raccordo, nell'area d'intersezione con strada Lanzo interno 147;
  2. della lunghezza di m 33.00 circa, con relative rampette di raccordo, nell'area d'intersezione con via Sirtori;

  1. la posa in opera di n. 1 dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata EST, immediatamente a SUD del f.f. SUD di strada Bramafame;
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

sulla carreggiata OVEST:

  1. a m 20.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Sirtori,
  2. in corrispondenza del n.c. 153,
  3. in corrispondenza del n.c. 149 bis;

sulla carreggiata EST:

  1. a NORD del n.c. 142,
  2. in corrispondenza del n.c. 122;

  1. la revoca della parte istitutiva dell'ordinanza n. 4354 prot. n. 873 del 21.12.2001, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)