ORDINANZA N. 4902 [DC1]

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr[DC2]. 3495 t

LOCALITÀ via Arimondi

data 25 11 2004[DC3]

CIRCOSCRIZIONE N. 3

prot. n. III 2.7

AM45/B/AES/arimondi8

IL DIRIGENTE Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto Presidente Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Viste le richieste presentate dalla AES Torino, per effettuare lavori relativi alla posa delle tubazioni del teleriscaldamento ;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A) in:

§ corso Arimondi, tratto: via Toselli - carreggiata laterale Est di corso Duca degli Abruzzi, dal 1.12.2004 al 3.12.2004, dalle ore .00 alle ore 24.00;

· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del Decreto Presidente Repubblica 16.12.1992, n. 495)[DC4] da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento[DC5] ;

b) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

c) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con Decreto Presidente Repubblica n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)


[DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

[DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

[DC3]data di redazione

[DC4]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni

[DC5]preavviso richiesto per il divieto di sosta