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ORDINANZA N. 4610

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 600

LOCALITA' Via MAGENTA

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 8/11/04

SB/VARIE04/magenta2

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4929 del 12.12.2003 con la quale, fra l'altro, era stata istituita un'area di sosta, per due posti auto, riservata ai veicoli del Consolato di Turchia, immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 55, nonché l'istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato sud di via Magenta per un tratto di m 8 circa, a partire dal f.m. est di via Morosini in direzione est, e la relativa posa di dissuasori di sosta tipo "piramidi", con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 1.a Centro - Crocetta con la quale viene comunicato il trasferimento del Consolato di Turchia ad altra sede;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Magenta

1) l'istituzione della sosta a pagamento sul lato sud della via, per un tratto di m 18 circa a partire da m 1 ad ovest del f. carraio ovest contraddistinto con il n.c. 55 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila", secondo le modalità stabilite con l'ordinanza n.2616 del 26.11.1998;

2) la revoca dell'ordinanza n. 4929 del 12.12.2003, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)