ORDINANZA N. 4564 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 578 |
LOCALITÀ piazza Statuto |
CIRCOSCRIZIONE N. 01 |
|
del 4/11/04 |
GI/VARIE04/statuto |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3155 prot. 422 del 7.07.2004, con la quale in piazza Statuto veniva istituito un parcheggio per autoveicoli con i conseguenti provvedimenti viabili e l'ordinanza n. 1022 prot. 952 del 27.12.88 con la quale veniva istituito l'obbligo di svolta a destra, sul corso Principe Eugenio, per i veicoli in uscita dalla corsia di scorrimento del parcheggio esistente a NORD della carreggiata NORD della piazza Statuto e ad OVEST di corso Beccaria,;
Atteso che, sulla banchina NORD di piazza Statuto, delimitata da corso Beccaria e la carreggiata di collegamento tra il corso stesso e la carreggiata NORD di piazza Statuto, i veicoli sostano in modo irregolare causando intralcio alla circolazione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in piazza Statutola sosta avrà la seguente disposizione:
a) sul lato EST n.18 stalli, di cui 16 abbinati in maniera speculare, con disposizione "a pettine", e n. 2 con disposizione "in fila";
b) sul lato OVEST n. 8 stalli, di cui 6 con disposizione "a pettine" e n.2 con disposizione "in fila";
2) l'istituzione della sosta a pagamento nel parcheggio di cui al punto 1) suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.95;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)