ORDINANZA N. 4471

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3189T

LOCALITÀ : VIA TRIPOLI

data 26.10.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 2

prot. n. 35489 del 20.10.2004 III 2.1

Vs/12/manif. e feste di via/tripoli

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Circoscrizione 2, relativa allo svolgimento della manifestazione denominata "Festa Etnica in Via Tripoli";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 14 novembre 2004

dalle ore 8,00 alle ore 20,30

in via Tripoli, tratto: piazza Santa Rita - largo Tirreno (escluse)

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. sia collocata idonea segnaletica di preavviso e transennatura nei punti di chiusura al traffico;
  3. sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  4. presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
  5. tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione 2 nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico dell'organizzatore della manifestazione, nella persona del Presidente dell'Associazione Commercianti Tripoli NORD", che sottoscrivendola si impegnerà a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)