ORDINANZA N. 4419

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3155T

LOCALITÀ Cimitero di Cavoretto

data 22.10.04

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. 34428 III 2.8

lv21/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./cimicavoretto

   
   

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione di Corpo di Polizia Municipale Circoscrizione 8, relativa alla commemorazione defunti anno 2004;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1) la revoca dell'ordinanza n. 4398, prot. n.3108T del 19 ottobre 2004;

2) dal 28 ottobre 2004 al 2 novembre 2004

dalle ore 8,00 alle ore 19,00

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione Nord/Ovest - Sud/Est in Via dell'Asilo da Via alla Parrocchia in direzione Strada del Fioccardo;
  2. l'istituzione del senso unico alternato in Strada Santa Lucia nel tratto compreso tra la Chiesadi San Pietro in Vincoli e la Strada Cimitero di Cavoretto;
  3. l'istituzione del divieto di accesso in Via San Rocco nel tratto compreso tra Piazza Freguglia e Via Nuova ad eccezione dei residenti e dei mezzi di Soccorso;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)