ORDINANZA N. 4411

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 565

LOCALITA' Corso STATI UNITI

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 22/10/04

SB/VARIE04/uniti

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200407143/06 del 14.9.2004 dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto "istituzione di area pedonale in corso Stati Uniti" nel tratto compreso fra corso Duca degli Abruzzi e corso Galileo Ferraris";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Stati Uniti

tratti: a) corso Duca degli Abruzzi lato est - Via Bricherasio lato ovest

b) via Bricherasio lato est - via Fanti lato ovest

c) via Fanti lato est - corso Galileo Ferraris lato ovest

 

  1. l'istituzione dell'Area Pedonale;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di

emergenza;

in deroga al divieto di cui sopra, è consentito:

  1. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad
  4. essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nei tratti suindicati;

  5. alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;
  6. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;
  7. ai veicoli diretti o provenienti dai passi carrabili ivi esistenti, il transito;

per la circolazione dei veicoli di cui sopra, è istituito il limite massimo di velocità di 20

km/h;

  1. la posa in opera di n. 24 dissuasori di sosta del tipo "piramide", nonché n. 11 fioriere, aventi funzione di impedimento del transito veicolare, in corrispondenza delle intersezioni con: corso Duca degli Abruzzi, via Bricherasio, via Fanti, corso Galileo Ferraris ;

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la

presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)