ORDINANZA N. 4246

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 550

LOCALITA' Corso ROSSELLI

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 12/10/04

SB/VARIE04/rosselli

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione dell'Associazione DLF (Dopolavoro Ferroviario) con sede in corso Rosselli;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Rosselli

1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, e precisamente:

a) sulla carreggiata nord in corrispondenza del n.c. 150;

b) sulla carreggiata sud a m 7 circa a ovest del f.f. ovest dell'interno 155;

2) la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, e precisamente:

    1. sulla carreggiata nord in corrispondenza del n.c. 156/D;

b) sulla carreggiata sud in corrispondenza del protendimento ideale del f.f. est

dell'interno 155;

3) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h, per un tratto di m 80 a partire dal n.c. 148 e procedendo verso ovest, su entrambe le carreggiate;

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del pedonale rialzato, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)