ORDINANZA N. 4205

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 533

LOCALITA' Via SAN SECONDO

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 08/10/04

SB/VARIE04/secondo7bis

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n.3314 del 20.7.2004 e l'ordinanza n.281 del 14.2.1997 lettera A) punto 4 b) con le quali era stata istituita un'area per carico scarico merci in via San Secondo immediatamente a sud del n.c. 7, e a nord del n.c. 7bis della stessa via;

Tenuto conto della presenza stagionale di un dehor relativo ad un esercizio commerciale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Secondo

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato est della via, per un tratto di m 8 circa, immediatamente a sud del n.c. 7 bis, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3314 del 20.7.2004 meglio specificata in premessa, e
  3. dell'ordinanza n. 281 del 14.2.1997 limitatamente al punto 4 b) lettera A);

  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che

la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)