ORDINANZA N. 4151

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 520

LOCALITÀ Via Cottolengo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 06/10/04

LB/VARIE04/cottolengo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 838 prot. n. 749 dell'11.5.95 con la quale, tra l'altro, al punto 1) veniva confermato, in via Cottolengo, il senso unico di circolazione veicolare da OVEST verso EST, nel tratto: via Cigna - n.c. 12 della via stessa, e al punto 2) veniva istituito il divieto di accesso ai veicoli percorrenti la via da EST verso OVEST, tratto: via Cardinale Cagliero esclusa - n.c. 12 della via stessa compreso, fatta eccezione per i veicoli di coloro che devono accedere all'interno del n.c. 12;

Vista la richiesta della Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Cottolengo

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST, nel tratto compreso tra via Cigna ed il n.c. 13, esclusi;
  2. l'istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto: n.c. 13 - n.c. 12, compresi, con precedenza per i veicoli che percorrono il tratto di via da Ovest verso Est;
  3. l'istituzione del divieto di transito per i veicoli che percorrono, da EST verso OVEST, il tratto di via compreso tra i nn.cc. 12 e 13, fatta eccezione per le ambulanze;
  4. l'istituzione del divieto di transito per i veicoli che percorrono, con direzione da EST verso OVEST, il tratto di via compreso tra via Cagliero ed il n.c. 12, fatta eccezione per i veicoli che devono accedere all'interno del n.c. 12, sede della "Piccola Casa Divina Provvidenza Cottolengo";
  5. la revoca dei punti 1) e 2) dell'ordinanza n. 838 prot. n. 749 dell'11.5.1995, meglio specificati in premessa;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)