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ORDINANZA N. 4137

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 517

LOCALITÀ via Farinelli, via Coggiola

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 5/10/04

GI/VARIE04/farinelli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che nell'area d'intersezione tra via Farinelli e via Coggiola è stata realizzata una rotonda;

Visto il parere della Circoscrizione 10 - Mirafiori Sud ;

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizione 10 Mirafiori

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Farinelli

1) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h, rispettivamente:

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato NORD della via, in corrispondenza della prima area di sosta ad EST del n.c. 25;
  2. la revoca delle ordinanze sottoelencate:

n. 1434 prot. 184 dell'1.04.2004, con la quale veniva istituita un'area riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli sul lato NORD, a partire da m 2.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato da n.c. 25;

n. 3065 prot. 504 del 4/10/2002, con la quale veniva istituita un'area riservata al servizio di persone disabili a m 5.00 ad OVEST del n.c. 25;

n. 2995 prot. 526 del 29.09.2000, con la quale veniva istituito del senso unico di circolazione veicolare , sul proseguimento di via Coggiola, nella carreggiata di collegamento tra la carreggiata NORD e la carreggiata SUD di via Farinelli con direzione da NORD verso SUD e nella carreggiata di collegamento tra la via carreggiata SUD e la carreggiata NORD di via Farinelli con direzione SUD verso NORD;

B) nella rotatoria alla confluenza di via Farinelli e via Coggiola

1) l'istituzione del senso unico antiorario nella rotatoria;

2) l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto alle immissioni;

  1. in via Coggiola
  2. la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 386 prot. 80 del 7.02.2001 relativo alla posa del dosso collocato a m 8.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Farinelli;

  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)