ORDINANZA N. 3868 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 2734T |
LOCALITÀ: area collinare |
data 10/09/2004 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
DC/collina_calabrese |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4367 del 24/12/2001, con la quale è stato regolamentato il transito dei mezzi pesanti nelle zone centrale e collinare della città ed è stata individuata, tra l'altro, una zona "B" interna al perimetro formato da: strada comunale di Superga compresa, confine con il Comune di Baldissero T.se, confine con il Comune di Pino T.se, confine con il Comune di Pecetto, confine con il Comune di Moncalieri, strada comunale dai Ronchi ai Cunioli Alti compresa, strada comunale dei Ronchi compresa, strada del Fioccardo compresa, corso Moncalieri e corso Casale esclusi (ad eccezione della Strada al Traforo di Pino e di c.so Chieri), in cui sono vietati il transito e la sosta dalle ore 00,00 alle ore 24,00 per gli autotreni, gli autoarticolati, i trattori stradali trainanti, gli autocarri, gli autoveicoli per trasporti specifici e gli autoveicoli per uso speciale, aventi massa a pieno carico superiore a t. 8;
Vista la richiesta presentata dalla Calabrese Autogrù, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili con autogrù;
Visto i pareri favorevoli dei Settore Parcheggi e Suolo e Ponti e Vie d'Acqua in merito al transito dei mezzi d'opera della Calabrese Autogrù nella zona collinare della città;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dal 10/09/2004 al 11/09/2004 dalle ore 07.00 alle ore 19.00
nella zona "B" dell'area collinare
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)