ORDINANZA N. 3743 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 489 |
LOCALITÀ Strada dei Biasoni |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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del 30.08.2004 |
LB/VARIE04/biasoni |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 878 prot. n. 187 del 29.4.1998 con la quale al punto 2), veniva disposta la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, in strada dei Biasoni, sulla semicarreggiata NORD in corrispondenza dei nn.cc. 12-28-48-66 e sulla semicarreggiata SUD in corrispondenza dei nn.cc. 25-43-55-69, e al punto 3) veniva disposta la posa in opera di n. 4 dossi artificiali in conglomerato posti immediatamente ad OVEST dei rallentatori di cui sopra;
Vista l'ordinanza n. 965 prot. n. 174 del 15.04.1999 che disponeva, al punto 1), la posa in opera di n. 4 dossi artificiali in corrispondenza dei nn.cc. 19-35-52-68 di strada dei Biasoni, e al punto 2) la revoca del punto 3 dell'ordinanza n. 878 prot. n. 197 del 29.4.98, sopra citato;
Vista l'ordinanza n. 1280 prot. n. 229 del 4.5.2000 con la quale: al punto 1) veniva disposta la posa in opera di due dossi artificiali in corrispondenza, rispettivamente, del n.c. 47 e n.c. 55 di strada dei Biasoni; al punto 2) veniva istituito l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli percorrenti la strada dei Biasoni all'intersezione con strada del Pascolo e al punto 3) veniva disposta la rimozione del dosso artificiale situato in corrispondenza del n.c. 52, la cui posa era stata disposta con la succitata ordinanza n. 965 prot. n. 174 del 15.04.99;
Considerate le continue lamentele dei residenti di strada dei Biasoni;
Visto il parere favorevole espresso dalla Circoscrizione Amministrativa VI;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in strada dei Biasoni
sulla semicarreggiata EST:
sulla semicarreggiata OVEST:
tutte meglio specificate in premessa;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)