ORDINANZA N.3725 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 377 h |
LOCALITÀ: via Mameli 10 |
Del 27.8.04 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
AP/revoca/disabile/ad personam/ Mameli 10 |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 3864 del 06/11/2001 che ha istituito in via Mameli , il divieto di sosta permanente con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 5313 rilasciato al titolare, per un posto auto, sul lato NORD della via, in corrispondenza del n.c. 10;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra , risulta essere deceduto;
ORDINA
in via Mameli
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)