CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr.2514 T |
LOCALITÀ via Vanchiglia ecc.. |
data 5 8 2004 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1-7 |
prot. n. III 2.7 |
FB45/B/parcheggisuolo/vanchiglia5 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto Presidente Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente Settore Parcheggi e Suolo, relativa ai lavori del parcheggio interrato di piazza Vittorio Veneto;
Atteso che per interesse pubblico devono eseguirsi lavori interessanti le carreggiate stradali di pizza Vittorio Veneto ecc...;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 10 .08.04 e sino a cessate esigenze
- in via Vanchiglia, tratto: via Pescatore - piazza Vittorio Veneto
- la sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici;
- in via Vanchiglia, fornice Est all'intersezione con piazza Vittorio Veneto
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
- in via Vanchiglia, lato Est, tratto: n.c. G - fornice Est all'intersezione con piazza Vittorio Veneto
- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci;
- in piazza Vittorio Venneto, lato Nord della perimetrale Nord, per n. 2 posti ad Est del fornice Est di via Bava
- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci;
E) in piazza Vittorio Venneto, lato Sud della perimetrale Sud, per n. 1 posto ad Est del fornice Est di via Bonafous
- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci;
- in via della Rocca, fornice Est all'intersezione con piazza Vittorio Veneto
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
- la sospensione dell'ordinanza che istituisce il divieto di transito sul fornice Ovest della via all'intersezione con piazza Vittorio Veneto;
G) in via della Rocca, lato Ovest, tratto: fornice Ovest di piazza Vittorio Veneto - n.c. 12
- l'istituzione del divieto di fermata;
H) in via della Rocca, lato Est, per un tratto di m 12 a Sud del fornice Est di piazza Vittorio Veneto
- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del Decreto Presidente Repubblica 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con Decreto Presidente Repubblica n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)