ORDINANZA N. 3569 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 478 |
LOCALITÀ via Casteldelfino, via Breglio, via Saorgio |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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del 04/08/04 |
LB/VARIE04/casteldelfino |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1957 prot. n. 298 del 3.5.04 con la quale alla lettera B) punto 4) veniva istituito, sul lato EST del parcheggio situato nella carreggiata Est di via Casteldelfino compresa tra il n.c. 24 e la via Breglio, il divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, a m 1.00 circa a Nord del f.m. Nord di via Breglio per un tratto di m 5.00;
Vista l'ordinanza n. 1958 prot. n. 299 del 3.5.04 con la quale in via Casteldelfino, veniva istituito al punto 1) il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato Ovest della via a Sud dello spigolo SUD dello smusso a Sud di via Breglio, per un posto auto con disposizione "in fila", e al punto 2) il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.30 alle ore 13.30 del sabato, dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti al servizio di persone motulese o non vedenti, per il tempo necessario alla salita e discesa, sul lato EST dell'area a parcheggio, a m 3.00 circa a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24, per un posto auto con disposizione "a pettine";
Vista la segnalazione della Circoscrizione 5^, II Commissione;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Casteldelfino
B) in via Saorgio
C) in via Breglio
D) la revoca dell'ordinanza n. 1957 prot. n. 298 del 3.5.2004 limitatamente alla lettera B) punto 4) e dell'ordinanza n. 1958 prot. . 299 del 3.5.04, meglio specificate in premessa;
E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)