ORDINANZA N. 3403 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 455 |
LOCALITÀVia TOFANE |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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Del 26.07.2004 |
SB/VARIE04/tofane |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 233 del 9.2.1996 con la quale veniva istituito il divieto di circolazione veicolare in via Tofane nel tratto: via Fossati - via Matilde Serao, escluse, dalle ore 8.10 alle ore 8.40 e dalle ore 16.20 alle ore 16.40 nei giorni dal lunedì al venerdì, cioè durante l'orario di entrata e uscita degli scolari della Scuola Elementare "A. Toscanini";
Vista l'ordinanza n. 1565 del 19.9.1996 che, in deroga alla suddetta ordinanza n. 233 del 9.2.96, consentiva il transito ai veicoli diretti o provenienti a/da aree private interne agli stabili prospicienti il tratto di via interessato dal provvedimento con l'obbligo, per detti veicoli, di procedere "a passo d'uomo";
Vista la nota del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale "A. Toscanini" di via Tofane n.c.28;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)