ORDINANZA N. 3387

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 2373 T

LOCALITÀ piazza Rebaudengo

data 23.07.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 6

 

SC/23/A/circolazione/rebaudengo

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente Coordinatore Mobilità;

Visto il progetto funzionale della nuova sistemazione di piazza Rebaudengo con la formazione di rotatoria;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento sino a cessate esigenze

in piazza Rebaudengo :

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare antiorario nelle due rotatorie site rispettivamente nell'area di intersezione Toscanini/Vercelli/Porpora e Vercelli/Grosseto/Botticelli;
  2. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono le rotatorie di cui al suddetto punto 1) rispetto a quelli che vi si immettono;
  3. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD nella carreggiata laterale EST nel tratto compreso tra c.so Taranto escluso e la carreggiata NORD di via Porpora;
  4. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono da SUD verso NORD la carreggiata laterale OVEST della piazza rispetto ai veicoli che percorrono il varco di collegamento tra la carreggiata medesima e la carreggiata in diretto proseguimento di via Toscanini;
  5. l'istituzione del divieto di circolazione:
  1. la posa in opera di dissuasori del tipo "new jersey" da collocare lungo i varchi di cui al suddetto punto 5), con funzione di impedimento al transito;
  2. l'istituzione di una corsia unidirezionale NORD-SUD, riservata ai veicoli di trasporto pubblico del GTT, lungo il lato OVEST della carreggiata centrale OVEST, nel tratto: carreggiata SUD di c.so Grosseto - protendimento ideale di via Toscanini;
  3. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, eccetto:
  1. la conferma del divieto di fermata dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì esclusi festivi sul lato est della carreggiata laterale est della piazza a partire dal f.f. sud di c.so Taranto e procedendo verso sud per un tratto di m 10 fronte istituto bancario;
  2. LA REVOCA:
  1. del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono c.so Vercelli all'intersezione con le vie Toscanini e Porpora istituito con ordinanza n°172 del 6/08/64;
  2. ordinanza n°170 del 28/08/73 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 21sul lato ovest della carreggiata perimetrale est della piazza, nel tratto compreso tra via Botticelli e c.so Vercelli, fronte impianto carburanti;
  3. del senso unico con direzione antioraria lungo la carreggiata perimetrale est e nord della piazza nel tratto tra via Porpora e c.so Vercelli esclusi, del senso unico con direzione oraria lungo la carreggiata perimetrale ovest e nord della piazza nel tratto compreso tra via Toscanini e c.so Vercelli esclusi (limitatamente al tratto di m 20 circa a partire dal f.f. NORD dell'interno 3 della piazza e procedendo verso nord) e dell'obbligo di arresto (STOP) ai veicoli percorrenti la carreggiata sud-ovest della piazza in diretta prosecuzione di via Toscanini prima di immettersi nella carreggiata perimetrale ovest della piazza stessa, istituiti con ordinanza n°121 del 24/04/80;
  4. ordinanza n°89 del 8/03/85 che istituiva il divieto di sosta permanente sul lato est della carreggiata laterale est della piazza nel tratto compreso tra il prolungamento del f.f. nord di via Porpora e il prolungamento del f.f. sud di via Botticelli.

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)