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ORDINANZA N. 3288

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 442

LOCALITĄ Corso VITTORIO EMANUELE II

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 19.07.2004

SB/VARIE04/vittorio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1522 del 2.06.1999 con la quale, fra l'altro, al punto primo della lettera A) veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai vicoli "cellulari" adibiti alla traduzione dei detenuti, sulla banchina sud del corso Vittorio Emanuele II, per un tratto di m 35 circa dall'ingresso delle carceri giudiziarie n.c. 127 e procedendo verso ovest; e al punto secondo della lettera A) veniva istituito il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per motivi di sicurezza pubblica, con la sosta riservata ai veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria, sul lato sud della carreggiata laterale sud del suddetto corso, nel tratto compreso tra l'ingresso contraddistinto con il n.c. 127 e la via Pier Carlo Boggio;

Vista la richiesta della Procura della Repubblica con la quale si evidenzia l'esigenza della Polizia Giudiziaria di poter disporre di aree di sosta riservate per l'espletamento dei compiti d'istituto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Vittorio Emanuele II

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della "Polizia
  2. Giudiziaria" sulla banchina sud del corso, per un tratto di m 35 circa partendo dall'ingresso delle carceri giudiziarie contraddistinto con il n.c. 127 e procedendo verso ovest;

  3. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in sosta, per
  4. motivi di sicurezza pubblica, con la sosta riservata ai veicoli della "Polizia Giudiziaria", sul lato sud della carreggiata laterale sud, nel tratto compreso tra l'ingresso delle carceri giudiziarie contraddistinto con il n.c. 127 e la via Borsellino;

  5. la revoca dell'ordinanza n. 1522 del 2.06.1999, limitatamente ai punti primo e secondo

della lettera A), meglio specificati in premessa;

D)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)