ORDINANZA 3243 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n 2280 T |
LOCALITÀ: via Alfieri |
del 14.07.2004 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
Am22/morabito/2004/stranevarie/alfieri |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 1570 del 13.10.1994 che ha istituito in via Alfieri n.c. 6, il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali eccetto il sabato, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 15 per un posto auto, sul lato NORD della via nei pressi del n.c. 6 ;
Vista la richiesta del titolare del posto auto di cui sopra, tendente ad ottenere il trasferimento provvisorio del posto auto dalla posizione attuale a via Arcivescovado nei pressi del locali della filiale della banca in cui presta temporaneamente attività lavorativa;
ORDINA
sino al 30 ottobre 2004
a far tempo dalla data del presente provvedimento
in via Alfieri
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)