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ORDINANZA N. 3175

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 429

LOCALITÀ via Spoleto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 9/07/04

LB-EB/VARIE04/spoleto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 174 prot. n. 164 del 28.01.97 che istituiva in via Spoleto il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con sosta consentita ai veicoli dei servizi religiosi sul lato EST della via per un tratto di m 10.00 a SUD del f.f. SUD di strada delle Ghiacciaie;

Vista l'ordinanza n. 2224 prot. n. 457 del 22.06.01 che istituiva in via Spoleto il divieto di sosta permanente con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti sul lato EST della via a m 10.00 circa a SUD del f.m. SUD di strada delle Ghiacciaie per n. 2 posti auto con disposizione "a pettine";

Vista la richiesta della Parrocchia Trasfigurazione del Signore;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Spoleto

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato EST della via a m 10.00 circa a SUD del f.m. SUD di strada delle Ghiacciaie, per un posto auto con disposizione "a pettine";
  2. la posa di n 10 paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di dissuasori della sosta, da collocare:

  1. la revoca dell'ordinanza n. 174 prot. n. 164 del 28.01.97, meglio specificata in premessa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2224 prot. n. 457 del 22.06.01, meglio specificata in premessa, limitatamente al primo posto auto situato a m 10.00 circa a SUD del f.m. SUD di strada delle Ghiacciaie;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)