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ORDINANZA N. 3174

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 428

LOCALITÀcorso Venezia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 9/07/04

LB/VARIE04/venezia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 122 prot. n. 1227 dell'8.6.79 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente lungo il lato Est della carreggiata Ovest di corso Venezia nel tratto compreso tra le vie Stradella e Boccardo;

Vista l'ordinanza n. 145 prot. n. 134 del 1.02.95 con la quale, al punto 2), veniva istituito il divieto di fermata permanente sul lato Est della carreggiata Ovest di corso Venezia, per un tratto di m 150 a partire da m 80 dal f.f. Nord di via Boccardo e procedendo verso Nord;

Accertata la necessità di sopperire alla carenza di spazi per la sosta dei veicoli;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Venezia
carreggiata OVEST, lato EST

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "in fila", in parte sulla banchina ed in parte sulla carreggiata, a partire da via Stradella e procedendo verso NORD fino a m 67.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Villar;
  2. la revoca delle ordinanze:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)