ORDINANZA N. 3118

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 424LOCALITĄ: Area Centrale

Del 7.07.2004CIRCOSCRIZIONE : 1

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OGGETTO: Ordinanza dirigenziale n 523 del 12 febbraio 2004 - Disposizioni integrative in materia di circolazione nella ZTL Vie riservate .

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 107, comma 5° del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Vista l'ordinanza dirigenziale n 523 del 12 febbraio 2004 con la quale è stata data attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 3 6079/06) e s.m.i. che ha approvato il riordino della disciplina generale della ZTL Centrale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29 giugno 2004 n. mecc. 2004 5336/06, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: Controllo elettronico della ZTL - Disposizioni integrative in materia di circolazione dei motocicli, ciclomotori e velocipedi";

Ritenuta pertanto l'opportunità di modificare la predetta ordinanza dirigenziale n 523 del 12 febbraio 2004, mediante l'integrazione meglio specificata in dispositivo;

ORDINA

  1. di integrare il punto 2) lett. C) della citata ordinanza dirigenziale n 523 del 12 febbraio 2004, con la quale è stata disciplinata la circolazione veicolare in ZTL Centrale, inserendo tra i veicoli esenti, a cui è consentito circolare nella "ZTL Vie riservate", i velocipedi (biciclette), i motocicli ed i ciclomotori;
  2. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)