ORDINANZA N. 3116 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 423 |
LOCALITĄ Via CARAGLIO-Via CAMPIGLIONE |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
|
Del 7.07.2004 |
SB/VARIE04/caraglio |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4932 del 12.12.2003 con la quale, fra l'altro, al punto C) nell'area d'intersezione tra le vie Caraglio e Campiglione, è stata istituita la sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sia nell'area sud che in quella nord, nonché il senso unico di circolazione veicolare sulla carreggiata di collegamento tra le vie Campiglione e Caraglio, in direzione est verso ovest;
Considerata la nuova sistemazione della suddetta area d'intersezione a cura del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
nell'area d'intersezione tra le vie Caraglio e Campiglione
A) l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:
disposizione "a spina";
disposizione "a spina";
n.c. 15 e procedendo verso sud, con disposizione "a spina";
B) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare sulla carreggiata di collegamento tra
le vie Campiglione e Caraglio, in direzione est verso ovest;
C) la revoca dell'ordinanza n. 4932 del 12.12.2003, limitatamente alla lettera C);
D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
|
(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |