ORDINANZA N. 3101 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 2158T |
LOCALITÀ piazza Castello |
data 6/07/2004 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
DC/castello_olimpic |
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Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2100/04 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Servizio Centrale Comunicazione, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con un tir Iveco per una manifestazione promozionale e informativa sulle Olimpiadi di Torino 2006;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dalle ore 8.00 del 11/07/2004 alle ore 13.00 del 13/07/2004
in
piazza Castello, settore NORD, fronte Prefettura, ad esclusione dei posti auto riservati ai disabili, alla Polizia di Stato e a particolari categorie di utenze;
con la precisazione che la presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)