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ORDINANZA N. 2895

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 400

LOCALITÀ Via VADO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

del 22/06/04

SB/DISABILI04/vado

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 929 del 14.4.1999 che istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato sud della via, a partire da m 12.70 circa dal f. marciapiede est di via Nizza, per un tratto di m 6.50 circa verso est, con disposizione "in fila";

Vista la richiesta della Circoscrizione IX Nizza- Lingotto Servizi Sociali;

Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in via Vado

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, muniti di simbolo di accessibilità, per effettuare la salita e la discesa, sul lato sud della via, per un tratto di m 8 circa, a partire da m 9,80 circa dal f.f. est di via Nizza e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con sosta consentita ai veicoli adibiti al trasporto di disabili, muniti di specifico contrassegno, sul lato sud della via, per un tratto di m 16,00 circa a partire da m 17,80 circa dal f.f. est di via Nizza e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
  3. la revoca dell'ordinanza n. 929 del 14.4.1999, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)