ORDINANZA N. 2824 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 390 |
LOCALITÀ Via Fermi, Strada Bramafame |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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del 17/06/04 |
AS-LB/VARIE04/bramafamebypass |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 e 141 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 2697 del 10.06.2004, con la quale è stato istituito, per un periodo sperimentale di sei mesi, il divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate nel tratto di strada Bramafame compreso tra strada Lanzo ed il sottopasso di strada dell'Aeroporto (tratto comunalizzato);
Tenuto conto che detto provvedimento si è reso necessario al fine di limitare il transito del traffico pesante ai soli veicoli diretti o provenienti da aree interne ubicate nel predetto tratto di strada, e, di conseguenza, in strada Lanzo, dove sono stati evidenziati, dalla Circoscrizione 5, i disagi della cittadinanza locale a causa della circolazione difficoltosa, della diffusione delle polveri, dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni, derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2004 mecc. n. 2004 04529/033, avente per oggetto: "Realizzazione pista by-pass lungo strada Bramafame", con la quale è stata approvata la realizzazione di una strada di collegamento tra la strada Bramafame (tratto attualmente privato, ma aperto al transito) e la via Fermi, direzione via Reiss Romoli;
Visti gli assensi delle proprietà: Società Acque Potabili, Società Edilstura, Società Bechis, relativamente alla costruzione della strada di collegamento tra strada Bramafame e via Fermi, consentendone quindi il pubblico transito;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo, ai sensi dell'art.37, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
ORDINA
B) nella pista di by-pass realizzata in strada Bramafame
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)