ORDINANZA N. 2697 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 1853T |
LOCALITÀ : strada Bramafame |
data 10/06/2004 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
prot. n. |
AS/bramafame |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2004 mecc. n. 2004 4529/033, avente per oggetto: "Realizzazione pista by-pass lungo strada Bramafame", con la quale è stata approvata la realizzazione di una strada di collegamento tra la strada Bramafame (tratto attualmente privato, ma aperto al transito) e la via Fermi, direzione via Reiss Romoli;
Rilevato che la predetta deliberazione rimanda alle competenze dei Settori Comunali l'assunzione di opportuni provvedimenti viabili "atti a limitare il transito dei mezzi pesanti nel tratto già comunalizzato";
Vista inoltre la segnalazione della Circoscrizione Amministrativa 5 - ufficio urbanistica, con la quale si evidenzia la necessità di attuare, in via sperimentale, al fine di verificarne la funzionalità, i provvedimenti di limitazione del traffico pesante in strada Bramafame, da str. Lanzo al sottopasso di str. dell'Aeroporto, e, di conseguenza, in strada Lanzo dove sono stati evidenziati maggiormente i disagi della cittadinanza locale a causa della circolazione difficoltosa, della diffusione delle polveri, dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni, derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti;
Visti gli assensi delle proprietà: Società Acque Potabili, Società Edilstura, Società Bechis, relativamente alla costruzione della strada di collegamento tra strada Bramafame e via Fermi, consentendone quindi il passaggio del traffico pesante;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare, per un periodo sperimentale, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
sino al 10 dicembre 2004
in strada Bramafame, tratto: Strada Lanzo - sottopasso di str. dell'Aeroporto
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)