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ORDINANZA N. 2593

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 355

LOCALITÀ Via Cecchi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 4/06/2004

LB/VARIE04/cecchi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 54 prot. n. 48 del 16.02.77 che istituiva in via Cecchi il divieto di sosta permanente in prossimità delle banchine tranviarie, e precisamente: lungo il lato Nord per un tratto di m 30 dal f.f. Ovest di via Cuneo verso Ovest e lungo il lato Sud per un tratto di m 40 dal f.f. Est di via Piossasco verso Est;

Considerato che nel suddetto tratto di via Cecchi sono state realizzate nuove banchine per la fermata dei veicoli di trasporto pubblico GTT;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cecchi

  1. l'istituzione del divieto di fermata:

  1. sul lato NORD a partire dal f.f. OVEST di via Piossasco e procedendo verso OVEST per un tratto di m 47.00 circa;
  2. sul lato SUD a partire dal f. OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 37 e procedendo verso EST fino all'intersezione con via Cuneo;

  1. la revoca dell'ordinanza n. 54 prot. n. 48 del 16.02.77, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)