Prot. n. 2332 / IV.5.8 del 4.6.2004 | Ordinanza n. 2588 |
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CITTĄ DI TORINO
Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Il Consiglio Comunale della Città di Torino approvava, con deliberazione
del 25 gennaio 1999, no.9806332/21, il Programma Comunale per la gestione
dei rifiuti della Città di Torino per il quinquennio 1998-2003.
Con tale atto, relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione
comunale di Torino riteneva pienamente raggiungibile l’obiettivo del
35% in peso della RD dei RSU entro il 2003 e realistico l’obiettivo
del 50% nello stesso lasso di tempo, tramite l’adozione di opportuni
strumenti fra i quali una modulazione delle tre principali metodiche di
raccolta (porta a porta, cassonetti stradali, centri di conferimento) in
funzione delle caratteristiche edilizie ed urbanistiche degli insediamenti
serviti, della composizione socio-professionale dell’utenza, della
tipologia dei rifiuti prodotti dalle diverse categorie di operatori economici
serviti, in modo da offrire al servizio di raccolta il massimo di “domiciliazione”
e di “personalizzazione” possibili.
Il Consiglio Comunale della Città di Torino approvava, con deliberazione
del 9 luglio 2001, no. 2001 05648/02, le Linee Programmatiche degli anni
2001-2006.
Con tale atto, veniva anche definito il piano di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani, precisando che il Programma Comunale per
un moderno sistema di gestione dei rifiuti doveva, in linea con il Decreto
Ronchi 22/97 e con le più importanti direttive europee, ispirarsi
a tre principi fondamentali:
Pur avendo incrementato in questi anni sensibilmente le raccolte differenziate
con il raggiungimento del 26% nel 2003, al fine di dare attuazione alle
succitate linee programmatiche, la Città di Torino intende introdurre
servizi innovativi di raccolta differenziata “integrata”, in
modo graduale su specifiche porzioni della città via via crescenti
nel tempo, con l’obiettivo quindi di estendere i nuovi sistemi a tutte
le parti della città ove essi siano realisticamente realizzabili
in funzione delle caratteristiche edilizie ed urbanistiche degli insediamenti
serviti.
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 2004 01168/112
del 24 febbraio 2004, come primo concreto passo per il 2004, la Città
di Torino intende realizzare progetti parziali su parte del territorio,
articolati su quartieri diversi per caratteristiche territoriali e sociali
e con specifica connotazione urbanistica (collinare, centrale, periferica)
In particolare saranno attivati innovativi sistemi di raccolta nel quartiere
denominato “Falchera”, situato all’interno della Circoscrizione
6 di Torino, nell’area nord-est della città, finalizzati al
raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata mediante
l’applicazione di sistemi di raccolta “integrata” cosiddetti
“porta a porta” e cioè destinando agli utenti specifici
contenitori (o sacchi) che ove possibile saranno internalizzati nei cortili
o in pertinenze condominiali ed esposti a cura degli utenti nei giorni di
raccolta.
Il quartiere è stato scelto in quanto comprende una popolazione di
circa 7.500 abitanti e ha una caratteristica prettamente residenziale di
tipo popolare. E’ un quartiere periferico situato a nord-est della
città, delimitato dai seguenti confini naturali: a Sud, il tratto
ferroviario Torino-Milano, a Ovest la Superstrada Torino - Caselle, a Est
l’autostrada Torino-Milano, a Nord i confini cittadini. Pertanto,
il progetto si rivolge ad un contesto prettamente abitativo e scarsamente
commerciale ed interessa un territorio omogeneo sia dal punto di vista urbanistico
che dal punto di vista del tessuto sociale.
Tenuto conto che in base alle evidenze suesposte, per la buona riuscita
del progetto, risulta necessario adottare specifico provvedimento ordinatorio
che:
Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 10 giugno 2002 che stabilisce specifiche norme per le raccolte differenziate, e in particolare:
l’art. 9 comma 4 laddove stabilisce che:
“in considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le
frazioni di rifiuto per le quali e' messa in atto la raccolta differenziata
devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti
o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione
e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo,
essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per
i quali sono stati predisposti “;
Dato atto che il sopracitato Progetto di raccolta e di raccolta differenziata approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2004 01168/112 del 24 febbraio 2004 rientra nella fattispecie prevista dall’art. 13 comma 6 del sopracitato Regolamento.
Atteso che oltre all’obbligo dell’internalizzazione delle raccolte differenziate al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e dell’organizzazione dei servizi con la presente Ordinanza si rende necessario inoltre rendere cogenti le:
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 13 comma 6 del Regolamento per la gestione
dei rifiuti approvato dal Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 sopra richiamato;
Visto l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
ORDINA
RICORDA
Che in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto verranno applicate le sanzioni previste per l’inosservanza degli artt. 9 c. 4, 11 4° e 5° comma, e 13 comma 5 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani fatta salva la configurabilità di ogni altra violazione prevista dal Regolamento stesso o da altre norme.
AVVISA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio della Città di Torino.
Torino, 4.6.2004
Il Dirigente